Attualità
Nuove disposizioni della LRD e in materia di trasparenza a partire dal 1° ottobre 2026
Il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore della legge riveduta sul riciclaggio di denaro e della nuova legge sulla trasparenza a partire dal 1° ottobre 2026. Alcune attività di consulenza esercitate a titolo professionale potranno ora far sorgere obblighi ai sensi della LRD. Chi al 1° ottobre 2026 eserciti già un`attività di questo tipo dovrà, secondo la documentazione pubblicata, presentare una domanda di affiliazione a un OAD entro il 1° dicembre 2026 ; gli intermediari finanziari già soggetti alla normativa dovranno invece segnalare entro tale data l`attività di consulenza in questione. Per determinare il carattere professionale dell’attività di consulenza si applicano le soglie previste dall’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD). La versione vinconlante é soggetta alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale del Diritto federale.
Adesione in qualità di consulente all’OAD FIDUCIARI|SUISSE
La revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD rev.) estende l'obbligo di assoggettamento a determinati servizi di consulenza. I membri di FIDUCIAIRI|SUISSE, EXPERTsuisse, SwissAccounting e SVIT Svizzera, la cui attività rientrerà in futuro nell'ambito di applicazione della LRD, potranno aderire all'OAR FIDUCIAIRI|SUISSE, come già avviene per gli intermediari finanziari. L'ordinanza definitiva sul riciclaggio di denaro (ORDin) sarà pubblicata presumibilmente alla fine di giugno 2026; l'entrata in vigore della nuova normativa è prevista per il secondo semestre del 2026.
Già oggi gli intermediari finanziari classici sono soggetti alla LRD. Tra questi rientrano le persone o le imprese che, a titolo professionale, accettano, gestiscono o trasferiscono valori patrimoniali di terzi o collaborano a tali transazioni. Chi opera già oggi come intermediario finanziario dovrebbe valutare la possibilità di registrarsi tempestivamente presso l’OAR FIDUCIAIRI|SUISSE.
Sono ora interessati in particolare i consulenti che collaborano a transazioni finanziarie relative a operazioni immobiliari o a società non operative. Tra queste rientrano ad esempio la costituzione, l’amministrazione, l’acquisto o la vendita di società di sede, nonché i servizi di domiciliazione per un periodo superiore a sei mesi. Le attività per società operative non sono in linea di principio interessate.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione, tra l'altro:
- le attività legali nell'ambito protetto del segreto professionale,
- le attività di revisione e controllo svolte da revisori autorizzati,
- determinate transazioni a basso rischio, come i trasferimenti patrimoniali familiari o gli acquisti immobiliari inferiori a CHF 5 milioni effettuati tramite banche regolamentate.
I membri che sono soggetti all'obbligo di assoggettamento esclusivamente a causa della revisione possono attendere l'entrata in vigore e registrarsi successivamente entro il periodo transitorio. A titolo preparatorio, tuttavia, si raccomanda già oggi:
- la designazione di un referente antiriciclaggio,
- la raccolta della documentazione necessaria,
- contattare un organo di controllo accreditato.
Le associazioni e l'OAR FIDUCIAIRI|SUISSE offrono costantemente corsi di formazione e webinar a questo scopo.